Offro il servizio di consulenza a chi desidera ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per via paterna e materna, collaborando con i principali studi legali d’Italia per quanto riguarda l’ottenimento del riconoscimento della cittadinanza per via giudiziale.

Potranno richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana, in virtù del criterio dello jus sanguinis, amministrativamente tutti i discendenti di italiani per via paterna, ossia, tutti gli ascendenti dovranno essere uomini. Potranno anche richiedere amministrativamente il riconoscimento della cittadinanza italiana i(le) figli(e) di donna italiana nati(e) dopo il 1948.

La domanda dovrà essere presentata di persona, da parte dell’interessato, presso gli uffici comunali, dopo la soddisfazione di alcuni requisiti, come l’ottenimento della residenza in qualsiasi comune in Italia. Non è necessario risiedere nel comune di origine dell’avo italiano.

I documenti che dovranno essere presentati al comune dovranno essere muniti di apostille e tradotti, in Brasile o in Italia, da un traduttore giurato.

Per quanto riguarda i discendenti per via materna, la procedura per l’ottenimento del riconoscimento della cittadinanza italiana è un po’ diversa, non potendo essere effettuata per via amministrativa, bensì per via giudiziale. Questo perché fino all’entrata in vigore dell’attuale Costituzione Italiana, avvenuta il 01/01/1948, le donne non trasmettevano la loro cittadinanza ai figli, perché la legge sulla cittadinanza del 13 giugno 1912, n. 555, stabiliva nell’articolo 5 che “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”.

Tuttavia, la sentenza del 25 febbraio 2009, n. 446, della Corte di Cassazione, in Sessioni Unite, ha dichiarato che la legge n. 555 del 1912 era discriminatoria, e ha stabilito che il(la) figlio(a) di donna nato(a) prima del 1948 potrà anche esso(a) acquistare la cittadinanza italiana, però solo per via giudiziale.

In questo caso, è necessario conferire una procura a un avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati d’Italia e presentare gli stessi documenti – muniti di Apostille e tradotti da un traduttore giurato – richiesti per il riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa. Non è richiesta la presenza personale dell’interessato nelle udienze, nemmeno è necessario risiedere in Italia.